Tesseramento regolare: confermato il 2-2 del Varese contro l’Rg Ticino
Pubblicato il comunicato del Giudice sportivo che respinge il ricorso presentato dalla società piemontese
Il Giudice Sportivo dà ragione al Varese: il tesseramento del portiere Enzo Cassano è stato fatto in maniera conforme. E così il tribunale sportivo di primo grado, dopo non aver omologato il risultato del campo in un primo momento, conferma il 2-2 di Romentino e ridà il punto in classifica alle due formazioni.
Per la società biancorossa, che aveva sempre espresso in maniera convinta la propria “innocenza”, si toglier così un dubbio che, seppur piccolo, era comunque condizionante.
La sentenza (qui il comunicato)
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. RG TICINO S.R.L. con il quale si richiede che venga inflitta alla CITTA’ DI VARESE S.R.L. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto il calciatore CASSANO ENZO, schierato con il n. 22 dalla CITTA’ DI VARESE S.R.L., non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato con la predetta società sportiva;
– letta la memoria difensiva della CITTA’ DI VARESE S.R.L. in cui si afferma che il calciatore CASSANO ENZO risulta tesserato dal 30 agosto2023 e, pertanto, chiede che venga respinto il ricorso e omologato il risultato della gara ottenuto sul campo;
– lette le memorie autorizzate della S.S.D. RG TICINO S.R.L. con cui si insite per l’accoglimento del reclamo;
– rilevato che, con dichiarazione del 12 ottobre 2023 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore CASSANO ENZO, nato il 12/11/2004, risulta essere regolarmente tesserato per la società CITTA’ DI VARESE S.R.L. dal 30 agosto 2023 (prestito dalla società Aurora Pro Patria 1919).
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-2;
3) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della S.S.D. RG TICINO S.R.L.
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