De Bernardi ancora sul Centrosinistra: “Ecco come abbiamo operato”

L'ulteriore puntualizzazione da parte del vice sindaco dopo l'attacco portato nei giorni scorsi dal capogruppo dell'opposizione Ercole Ielmini

Riceviamo e pubblichiamo la nota del vice sindaco di Laveno Mombello Giancarlo De Bernardi Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal Capogruppo consiliare del Centrosinistra di Laveno Mombello Ercole Ielmini in data 28/09/2012

"A dimostrazione della piena legittimità dell’operato e della trasparenza di questa amministrazione vi evidenzio i contenuti degli interventi (corredati ove necessario della opportuna documentazione) da me effettuati nella seduta del Consiglio Comunale del 27/09/2012 a proposito delle mozioni (l’una avente ad oggetto: ‘MOZIONE DEL GRUPPO CONSIGLIARE CENTRO SINISTRA CONCERNENTE LO SPOSTAMENTO DI SERVITU’ DI PASSO CARRAIO E PEDONALE SU TERRENI COMUNALI, e l’altra con oggetto: ‘MOZIONE GRUPPO CONSIGLIARE DEL CENTRO SINISTRA CONCERNENTE L’ARTICOLO PUBBLICATO SULL’ULTIMO NUMERO DEL PERIODICO “L’INFORMATORE CRONACHE NOSTRE” DA PARTE DEL CENTRO DESTRA’) presentate dal Capogruppo del Centrosinistra ex Sindaco Ercole Ielmini.
Tutto ciò per comprovare la totale infondatezza e mistificazione dei fatti citati nelle stesse per motivi che non hanno nulla di effettivo significato amministrativo e politico ma rappresentano esclusivamente una manipolazione vergognosa della verità al solo scopo di difendere da una parte la propria posizione personale e dall’altra denigrare personalmente gli altri.
Sulla mozione ‘MOZIONE DEL GRUPPO CONSIGLIARE CENTRO SINISTRA CONCERNENTE LO SPOSTAMENTO DI SERVITU’ DI PASSO CARRAIO E PEDONALE SU TERRENI COMUNALI’ il Consigliere di minoranza Ielmini travisa e manipola in modo falso e capzioso quanto emerso dalla discussione in Consiglio e con documenti alla mano, e cioè:
• Che egli stesso su quel terreno quando i proprietari erano altri rilasciò a sua firma nel 1983, quando era Sindaco, una concessione edilizia (doc. 1 –probabilmente l’altro proprietario era di suo gradimento) poi mai attuata.
• Che per un errore materiale nel Piano Regolatore Generale del 1990 l’area veniva considerata come edificata.
• Che per correggere l’errore l’Amministrazione Comunale in carica nel 2004 aveva adottato uno specifico atto deliberativo che però non essendo stato pubblicato sul BUR per errore dell’Amministrazione, risultava inefficace; inefficacia ribadita dal TAR con sentenza del 2005 (doc. 2) proprio a causa della mancata pubblicazione dell’atto precedente (questa e non altra è la motivazione della sentenza del TAR Lombardia) pertanto i terreni di cui trattasi continuavano e tuttora continuano ad essere inseriti nel PRG vigente (fino all’approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio) in Zona Residenziale B.RE. 2, Residenziale esistente (Certificato di destinazione urbanistica del 27/09/2012) ( doc. 3)
• Che l’otto luglio 2005 con propria lettera prot.14449 (doc. 4) l’allora Sindaco Ielmini riconosceva la servitù di passo carraio sul terreno comunale (Fondo Servente) adiacente e prometteva la costruzione, a spese del Comune, a favore e dei terreni di cui trattasi (Fondo Dominante)
• Che sul Fondo Servente comunale è in costruzione l’Ostello del Comune che una volta ultimato entro i prossimi mesi sarà oggetto di una gara d’appalto per la gestione e che i Funzionari comunali responsabili dei servizi interessati hanno fatto rilevare che la servitù di passo carraio esistente attraversa tutto il terreno comunale passando proprio davanti all’Ostello così compromettendone lo sviluppo pertinenziale e rendendone pressoché impossibile l’appalto per la gestione con conseguente danno al Comune compreso il rischio della restituzione del finanziamento regionale ottenuto per la costruzione dell’ostello
• Che per ovviare alla suddetta situazione la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n° 85 del 11/06/2012 con la quale secondo l’accordo nel frattempo intercorso con i proprietari del Fondo dominante aventi il diritto di passo carraio si è deciso lo spostamento della servitù previo riconoscimento dell’errore a sua tempo commesso dall’Amministrazione e quindi reintegro della effettiva possibilità edificatoria, ottenendo in cambio dai proprietari del Fondo Dominante la realizzazione a loro spese della strada di cui al punto 4) più un posteggio ad uso pubblico presso il CAI attiguo.
A seguito di tutte queste argomentazioni discusse in Consiglio, l’Assemblea a maggioranza ha respinto la mozione con questa dichiarazione finale:
In relazione alla mozione presentata dal Gruppo Consiliare Centrosinistra si rimarca quanto segue:

La pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia n. 4691/2005, non si esprime in merito al regime urbanistico dell’aree in questione e non fornisce indicazioni vincolanti in merito alle future scelte urbanistiche riferibili alla suddetta area;

In carenza di un effetto conformativo della pronuncia giurisdizionale, rispetto alle successive decisioni di matrice urbanistica, queste ultime restano espressione di una piena autonomia dell’amministrazione comunale;

Le scelte urbanistiche assunte attraverso il P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) troveranno giustificazione in criteri generali di impostazione del Piano ed ivi saranno adeguatamente motivate sul versante della piena coerenza, rispetto allo stato morfologico del comparto e rispetto alla piena rispondenza degli interessi pubblici;

E’ escluso dunque che la citata pronuncia giurisdizionale del T.A.R. Lombardia valga a limitare la capacità di decisione attuale dell’Amministrazione Comunale e rimarcato che la suddetta pronuncia aveva ad oggetto unicamente provvedimenti assunti in altre stagioni ed entro la cornice di strumenti urbanistici comunque in via di superamento, attraverso l’approvazione del nuovo P.G.T., si propone il respingimento della mozione.

                                                            ****

La mozione ‘MOZIONE DEL GRUPPO CONSIGLIARE CENTRO SINISTRA CONCERNENTE L’ARTICOLO PUBBLICATO SULL’ULTIMO NUMERO DEL PERIODICO “L’INFORMATORE CRONACHE NOSTRE” DA PARTE DEL CENTRO DESTRA’ è a sua volta stata respinta con la seguente motivazione:
In merito alla mozione proposta dal gruppo consigliare di centro sinistra si osserva come la medesima sia relativa a un articolo apparso nell’ "Informatore cronache nostre" del mese di luglio 2012 e che le opinioni ivi espresse siano da attribuirsi alla figura politica di Graziella Giacon, in qualità di rappresentante del centro destra e non certo in qualità di Sindaco del Comune di Laveno. La libertà di espressione di tutti i cittadini e di tutti gli individui è infatti garantita sia dalla Carta Costituzionale (art.21 co. 1 "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con lo parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione") sia della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 10 Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include lo libertà di opinione e lo libertà di ricevere
o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche, e senza considerazione difrontiera) sia nella Dichiarazione Internazionale dei diritti dell’Uomo (art.19) Quando si tratta di un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i limiti alla protezione della reputazione si estendono ulteriormente, nel senso che il diritto alla tutela della reputazione deve essere ragionevolmente bilanciato con l’utilità della libera discussione delle questioni politiche. Le critiche mosse in quell’articolo potranno essere oggetto di attenta verifica e andranno ricondotte sul piano del confronto politico. L’invito alla moderazione dei toni della polemica politica è certo da cogliere da parte di entrambi gli schieramenti ma non può ostacolare né influenzare il corretto andamento e svolgimento dell’attività amministrativa che siamo chiamati a svolgere in questa sede. La mozione del gruppo consigliare dovrà pertanto essere respinta perché non conferente con le attività svolte da Graziella Giacon in qualità di Sindaco ma svolte in qualità di individuo e, pertanto, si ritiene che questa non sia la giusta sede per muovere reprimende. Si ritiene, infatti, che non sia nel potere del consiglio Comunale impedire l’esercizio della libertà di pensiero e di espressione della Signora Graziella Giacon."

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Pubblicato il 02 Ottobre 2012
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