Sentenza del Tar: “Illegittima e da annullare l’ordinanza del sindaco” sulla Frana di Creva
Lo ha stabilito pochi giorni fa il Tribunale Amministrativo Regionale. I condomini de "La Cavetta", dunque, non si faranno carico delle spese per la messa in sicurezza della montagna

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha emesso una sentenza che annulla l’ordinanza contingibile e urgente numero 8 del 18 gennaio 2023 emessa dal Sindaco del Comune di Luino, Enrico Bianchi. L’ordinanza specificava che i condomini del complesso “La Cavetta” di via Creva di Luino avrebbero dovuto affrontare le spese per la messa in sicurezza e la gestione delle opere realizzate dal Genio Civile a seguito della frana che, lo scorso 5 gennaio, ha reso inagibili gli appartamenti della palazzina C e B.
I condomini, in disaccordo con questa disposizione, avevano presentato ricorso al Tar, che ha pochi giorni fa stabilito “illegittima e da annullare” l’ordinanza del sindaco Bianchi. Un ordinanza che, però, lo stesso Bianchi aveva specificato essere “un atto dovuto”, “in quanto l’area è privata” – cioè divisa tra tre proprietari tra i quali i condomini, una società fallita e una cooperativa che ha cessato l’attività – e che quindi l’intervento non poteva essere a carico del pubblico.
A tal proposito, però, il Tribunale ha chiarito che le ordinanze contingibili e urgenti sono strumenti finalizzati ad affrontare situazioni di emergenza che minacciano l’incolumità pubblica, ma che “non possono essere utilizzate per porre direttamente in capo alla parte privata oneri di natura prettamente economica”. Anche se, ovviamente, viene sottolineato che rimane valida la facoltà dell’amministrazione comunale di richiedere “con altre modalità” le somme impiegate per l’esecuzione delle opere, rivolgendosi ai soggetti “eventualmente tenuti alla realizzazione delle stesse”.
Riprendendo alcuni documenti forniti dalla stessa amministrazione, inoltre, il Tribunale fa presente che nel 1993 il Servizio Provinciale del Genio Civile condusse lavori di consolidamento del versante e messa in sicurezza dell’abitato tramite “la costruzione di un muro di sostegno e di un vallo paramassi a copertura degli immobili a ridosso del versante, nonché di una rete di recinzione a delimitazione del coronamento della frana nel tratto del pendio a strapiombo”. Opere che, secondo quanto si legge, furono eseguite con fondi pubblici e che una volta ultimate, furono consegnate al Comune di Luino, “che ne avrebbe acquisito la disponibilità materiale e giuridica, con assunzione degli obblighi di custodia”.
Sempre secondo quanto si legge successivamente, il Condominio quindi non avrebbe accesso all’area del vallo paramassi, tanto che l’amministrazione comunale avrebbe essa stessa provveduto in passato, mediante personale qualificato, alla sua manutenzione. Non sussisterebbe, dunque, alcun obbligo di manutenzione/svuotamento periodico del vallo paramassi a carico del Condominio, che non avrebbe mai assunto alcun impegno in tal senso, non avendo, tra l’altro, la disponibilità di detta area e della relativa struttura.
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