Irap dovuta per lo studio associato
Con due nuove sentenze, la Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente in materia di Imposta regionale sulle attività produttive
Con due nuove sentenze, la Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente in materia di Imposta regionale sulle attività produttive. L’argomento in questione riguarda stavolta, l’intero panorama delle attività professionali. Con l’ordinanza n. 11933 del 30 maggio 2011, infatti, la suprema Corte nell’accogliere il ricorso del Fisco, ha chiarito che anche lo studio associato, che abbia dichiarato inesistenti in alcuni esercizi e modesti in altri i compensi per i collaboratori, è tenuto al pagamento dell’Irap, se “nessun dato concreto viene offerto per dare contezza dell’affermazione”. L’imposta non è invece dovuta, dal professionista che ha lo studio in casa e possiede solo un’auto. A sancirlo la sentenza n. 11935, del 30 maggio 2011. I Consulenti del Lavoro, quali soggetti abilitati alla difesa del contribuente dinnanzi alle commissioni tributarie, dovranno quindi esaminare “caso per caso” l’esercizio dell’attività professionale svolta, e verificare la sussistenza o meno del requisito dell’ autonoma organizzazione. L’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) infatti, solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Gli elementi che, anche considerati singolarmente, sono sufficienti a fare rilevare la presenza di un’autonoma organizzazione sono: l’impiego, in modo non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori (non rileva l’eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche e la presenza di tirocinanti); l’utilizzo di beni strumentali che, per quantità o valore, eccedono le necessità minime per l’esercizio dell’attività. Nella motivazione della sentenza, n.11935 la Suprema Corte ribadisce che: “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione ".
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