Regime speciale di sorveglianza in carcere a Busto Arsizio per il trapper Baby Gang
Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dispone la sorveglianza particolare per sei mesi: “Soggetto violento e pericoloso”. La difesa fa ricorso
Regime di sorveglianza particolare per Zaccaria Mouhib, il trapper 24enne noto come Baby Gang, detenuto nel carcere di Busto Arsizio. La decisione è stata adottata dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) a seguito di una serie di episodi ritenuti gravi per l’ordine e la sicurezza dell’istituto.
Nel provvedimento, firmato il primo aprile, il detenuto viene descritto come un soggetto “tendente alla violenza, turbolento e refrattario alla disciplina”, oltre che capace di esercitare un’influenza sugli altri detenuti, che lo considererebbero una figura carismatica. Elementi che, secondo l’amministrazione, ne aumentano il livello di pericolosità all’interno del carcere.
Alla base della decisione anche alcuni episodi specifici, tra cui presunte aggressioni e danneggiamenti avvenuti durante la detenzione, oltre a comportamenti aggressivi nei confronti del personale. In particolare, durante un colloquio del 31 marzo, il trapper avrebbe insultato gli operatori e si sarebbe scagliato contro un agente.
Il regime speciale, previsto inizialmente per sei mesi, comporta una serie di limitazioni: detenzione in cella singola, permanenza all’aperto ridotta a due ore al giorno, esclusione da attività ricreative, sportive e culturali e divieto di detenere oggetti come fornellini, televisori o altri beni potenzialmente utilizzabili come armi improprie.
La misura è stata adottata anche alla luce di contenuti social risalenti a precedenti periodi di detenzione, nei quali il cantante appariva in foto e video diffusi online, episodi per i quali era stato denunciato.
La difesa, rappresentata dall’avvocato Niccolò Vecchioni, ha presentato istanza al Tribunale di Sorveglianza di Milano chiedendo l’annullamento del provvedimento. Secondo il legale, il decreto si baserebbe su elementi non sufficientemente documentati, senza indicare episodi specifici o prove concrete dell’effettiva pericolosità e dell’influenza sugli altri detenuti.
Per la difesa, inoltre, la sorveglianza particolare non può essere utilizzata come strumento disciplinare aggravato e il provvedimento mancherebbe di una motivazione adeguata che dimostri un pericolo attuale per la sicurezza dell’istituto.
La vicenda si inserisce nel percorso giudiziario del trapper, arrestato lo scorso 17 marzo nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Lecco per reati legati alle armi e ad altre contestazioni, tra cui maltrattamenti.
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