Gli importi detassati non incidono sul calcolo dell’ Isee
Il calcolo della situazione economia equivalente (Isee) è condizione essenziale per poter godere di servizi sociali quali le mense scolastiche e gli asili nido
La gestione dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti collegati agli incrementi di produttività e efficienza organizzativa è stata interessata da recenti chiarimenti. In particolare, sono intervenute nuove istruzioni da parte dell’agenzia delle Entrate e del ministero del Lavoro che hanno modificato alcuni principi emanati in precedenza.
Per quanto riguarda il fronte dei lavoratori, le Entrate hanno chiarito che gli importi assoggettati alla detassazione non concorrono alla formazione del reddito da indicare nel modello Isee, nel limite di 6mila euro, costituendo una sorta di franchigia: questa specifica è molto importante se si pensa che questa dichiarazione è finalizzata all’ottenimento di particolari prestazioni previdenziali e assistenziali da parte dei lavoratori. Infatti, il calcolo della situazione economia equivalente (Isee) è condizione essenziale per poter godere di servizi sociali quali le mense scolastiche e gli asili nido.
Si deve invece precisare come questi importi rientrino nel computo reddituale con riferimento a altre prestazioni, come l’assegno per il nucleo familiare, l’assegno o la pensione sociale, eccetera.
Si ricorda infine che i lavoratori, i quali, nel biennio 2008-2009, abbiano versato maggiori imposte derivanti dalla mancata applicazione della detassazione sui salari incentivanti (ad esempio per lavoro notturno e straordinario), potranno recuperare le differenze con la dichiarazione fiscale modello 730, se le stesse somme sono state esposte dal datore di lavoro sul modello Cud 2011.
Dal lato delle imprese poi, le ultime istruzioni emanate con la circolare congiunta Lavoro-Entrate n. 19, hanno illustrato come – per l’anno 2011 – gli accordi territoriali e aziendali che prevedono la detassazione non possano avere effetto retroattivo rispetto alla loro stipula e debbano essere redatti in forma scritta.
I sostituti d’imposta che abbiano applicato l’imposta agevolata con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio 2011, in assenza degli accordi richiesti, dovranno procedere al versamento della differenza di imposta, maggiorata degli interessi, entro il prossimo 1° agosto.
I consulenti del lavoro che assistono le imprese possono fornire l’adeguato supporto in merito alle relazioni sindacali, nonché gestire in modo corretto l’applicazione dell’imposta agevolata sugli istituti di legge individuati nei predetti accordi collettivi.
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