Dog’s Ground, il legale: “Fabris non maltrattata animali e lo dimostreremo”
Il legale del proprietario del canile di Somma Lombardo si dice pronto a dimostrare in dibattimento che le accuse mosse al suo cliente dalla procura non hanno fondamento: "Perchè nessuno ha mai sequestrato la struttura?"
Lorenzo Fabris (nella foto), il proprietario del canile Dog’s Ground di Somma Lombaro, non ci sta e attraverso il suo avvocato Simone Brusatori che annuncia battaglia in aula per dimostrare l’innocenza del proprio cliente dalle accuse mosse dalla procura: maltrattamenti sugli animali e abbandono di rifiuti: «Sono accuse fantascientifiche – risponde Brusatori – Fabris non ha mai maltrattato alcun animale all’interno della struttura e lo dimostreremo. Per quanto riguarda l’accusa di abbandono dei rifiuti riteniamo semplicemente impossibile che si possano abbandonare rifiuti all’interno della proprietà».
Partendo dal capitolo relativo al maltrattamento degli animali Brusatori sottolinea che ha depositato una memoria difensiva di 20 pagine: «Tali ipotesi di reato traggono sicuramente origine dalla relazione effettuata dal Ministero della Salute in relazione al sopralluogo effettuato in data 09.02.11, il cui contenuto desta molte perplessità in questa difesa. Si sottolinea innanzitutto che a seguito di detto sopralluogo l’unico provvedimento preso dal Ministero è la notifica di un verbale in data 23.03.11 comminante la sanzione amministrativa di €.300,00 in quanto il sig. Fabris avrebbe "mantenuto alcuni cani del canile rifugio in condizioni inadeguate ai bisogni fisiologici ed etologici degli animali, poiché non dispongono di spazi sufficienti, tali da assicurare il rispetto delle esigenze di specie, in particolare della possibilità di movimento, ed alcuni box risultano carenti dal punto di vista igienico-sanitario"». Brusatori sottolinea, inoltre, che «Se ci fosse stato maltrattamento la Procura avrebbe dovuto disporre il sequestro degli animali, cosa che non è stata mai fatta».
Brusatori sottolinea ancora che «il Ministero in merito ai cani ed ai gatti nel capitolo "Valutazione dello stato sanitario e di benessere degli animali" precisi "lo stato di nutrizione dei cani è risultato essere adeguato e le condizioni di salute in generale sono apparse buone, anche se in alcuni individui sono state rilevate stereotipie. Gli animali al momento della visita non presentavano ferite, lesioni o altri segni di aggressività intraspecifica" ed ancora "per quanto riguarda gli 8 gatti ospitati al momento del sopralluogo non sono state messe in evidenza problematiche". Ovviamente tali osservazioni richiedono che dal capo d’imputazione sia stralciata la posizione che riguarda "numerosi cani e gatti"». Il legale di Fabris sottolinea anche che è stata contestata la continuazione del reato ma «nessuno è venuto a fare nuovi accessi ispettivi nel canile». Sugli animali esotici – per concludere sul maltrattamento – in particolare per i procioni «la prefettura ha confermato che i permessi per la detenzione di quel tipo di animali esiste ed è perfettamente in regola».
Infine l’avvocato si sofferma sull’ipotesi di abbandono di rifiuti: «Totalmente insussistente è l’ipotesi di reato contestata sia in merito allo scheletro di animale rinvenuto nell’area boschiva adiacente, sia in merito ai rifiuti rinvenuti oltre la recinzione del canile in area di proprietà esclusiva del sig. Fabris Lorenzo. Per quanto riguarda lo scheletro rinvenuto nell’area boschiva retrostante il canile non vi è alcuna prova che le stesse siano da ricondursi al sig. Fabris. Più precisamente tali ossa sono riferibili presumibilmente ad un unico scheletro animale non datato (apparso comunque come di vecchissima data) che può essere stato interrato nell’area boschiva esterna al canile e non recintata da chiunque. Fosse stata prassi quella del sig. Fabris di interrare carcasse di animali, al fine di non smaltirle diversamente, si sarebbero trovati numerevoli scheletri, il che sarebbe stato un grave indizio di colpevolezza che avrebbe potuto sfociare in un capo d’imputazione; di contro il rinvenimento di un unico scheletro su terreno non di proprietà del sig. Fabris e senza che nulla possa condurre tale scheletro allo stesso non appare affatto sufficiente ai fini dell’imputazione del reato contestato. Fabris è pronto anche a mostrare le fatture dello smaltimento delle carcasse: «Si ricorda che per lo smaltimento di animali il canile ha bolle e fatture della ditta autorizzata per il trasporto delle carcasse all’inceneritore». Durante l’ispezione hanno anche controllato i freezer dove erano tenute le carcasse degli animali deceduti.
In merito invece ai numerosi rifiuti accatastati esternamente alla recinzione del canile «si precisa che tale area è di proprietà esclusiva del sig. Fabris. Ovviamente nessuna norma può vietare di accatastare o stoccare materiale di scarto su proprio terreno a meno che detto materiale in qualche modo inquini il terreno stesso. Nella propria relazione ARPA non ha in nessun modo fatto riferimento a tracce di inquinamento derivante dagli oggetti accatastati. Nella realta il sig. Fabris ha sempre utilizzato l’area di sua proprietà esterna alla recinzione del canile come magazzino ove stoccare il materiale inutilizzato. Di fatto, come si può ben capire, anzichè trasportare in discarica gli oggetti ingombranti da smaltire, con un costo per l’attività, la prassi è sempre stata quella di accumularne una certa quantità al fine di cederla a robivecchi o a persone che di lavoro cercano rottami al fine di ottenere quantomeno lo smaltimento a titolo gratuito. Anche in merito a tale capo d’imputazione questa difesa si dole del fatto che la contestazione è basata sulle risultanze di un sopralluogo avvenuto nel 2010 e che nessun altro sopralluogo è stato disposto malgrado il reato contestato sia indicato nel capo d’imputazione "dal 2010 in permanenza attuale". Questa difesa rimane sconcertata dall’inerzia e dal comportamento della Procura che si è limitata a contestare il reato a distanza di 3 anni dal sopralluogo dell’ARPA senza svolgere nessun’altra indagine e senza far rimuovere quelli che nel capo d’imputazione vengono riconosciuti come rifiuti pericolosi; ovviamente viene da pensare che detti rottami forse tanto pericolosi non lo sono mai stati».
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