Giuseppe Piccolomo: annullato in appello l’ergastolo per la morte della moglie

I giudici della corte d’Assise d’appello di Milano hanno sostenuto la tesi difensiva del “Ne bis in idem”. L’avvocato: “Ha vinto il diritto”

giuseppe piccolomo

Non si può processare due volte un cittadino già condannato per il medesimo fatto: lo prevede la massima latina del “ne bis in idem“, che è anche regola del nostro diritto ed è con questo ragionamento che i giudici della prima sezione della corte d’Assise d’appello di Milano hanno deciso per Giuseppe Piccolomo, condannato all’ergastolo in primo grado a Varese per l’omicidio volontario della moglie Marisa Maldera avvenuto nel 2003.

Omicidio fu, ma colposo, frutto cioè di un incidente stradale per il quale a Piccolomo venne applicata su accordo tra le parti (patteggiamento) la pena di un anno e tre mesi, nel 2006.

La decisione è arrivata attorno alle 13 di oggi, mercoledì 20 gennaio.

Soddisfatto il difensore, l’avvocato varesino Stefano Bruno: «È una sentenza giuridicamente corretta e nella quale è stato applicato il diritto, siamo riusciti a tenere fuori tutti gli aspetti emotivi della questione perché a Varese si era creata una aspettativa colpevolista frutto di una forte campagna mediatica».

La procura generale ha fatto sapere di voler impugnare la decisione dei giudici milanesi in Cassazione.

L’imputato ha assistito a parte dell’udienza in video conferenza dal carcere di Bollate dove è detenuto, e dove rimarrà perché sta scontando l’ergastolo passato in giudicato per l’omicidio “delle mani mozzate“, nel quale trovò la morte l’anziana di Cocquio Trevisago Carla Molinari (immagine di repertorio).

articolo 649 codice di procedura penale
Divieto di un secondo giudizio

L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto [669], neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

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Pubblicato il 20 Gennaio 2021
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