Progetto di piazza Giovanni XXIII di Gallarate: “Operare antistorico”

L'associazione "Amici della Terra" scrive nuovamente al sindaco di Gallarate in merito al progetto, molto discusso, di Piazza Giovanni XXIII

Progetto piazza Giovanni XXIII Gallarate stazione

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato ricevuto dall’associazione varesina “Amici della Terra” riguardo al progetto di Piazza Giovanni XXIII di Gallarate:

Egregio signor Sindaco,

non ha benché minimamente risposto alle nostre lettere e questa è una violazione alla legge vigente. Mi riferisco alle lettere da noi inviate il 24 giugno e l’8 settembre ultimi scorsi.
Chiedevamo in particolare: “Riguardo la questione cedri, non è possibile, secondo noi, che una importante riqualificazione urbana sia orientata a favorire l’automobile rispetto alla valorizzazione degli alberi presenti, soprattutto da tempo, in un determinato luogo. Chi potrà individuare quali potranno essere le abitudini di chi verrà dopo di noi? Non possiamo pensare che, in considerazione del forte inquinamento atmosferico, si potranno utilizzare le autovetture private come mezzo di locomozione principale. Le persone andranno maggiormente a piedi e vorranno poter avere a propria disposizione un sistema di mezzi pubblici efficaci. Al massimo le persone potranno utilizzare più spesso l’auto in comune. È quindi anti storico operare, come si vuole fare ora a Gallarate”.

Domandiamo copia delle lettere che ha ricevuto in tema e delle deliberazioni di giunta rispetto al problema. Chiediamo anche la determina dirigenziale di mercoledì 11 novembre che accoglie il progetto definitivo, incidendo sulla pianificazione urbanistica, senza passare prima dall’aula consiliare. La sentenza della Corte costituzionale (131/20), chiamata a decidere sulla legittimità di una legge regionale umbra con il nuovo articolo 55 del Dlgs 117/17, limita l’applicazione di tale ultima disposizione ai soli Ets. Si tratta di una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale (articolo 118, comma 4, Costituzione), fortemente voluta dal legislatore della riforma per incentivare forme di collaborazione fra amministrazioni e non profit nell’ambito dei servizi svolti da questi enti. La normativa umbra, oggetto di impugnazione, sembrerebbe includere tra i soggetti ai quali assicurare un coinvolgimento attivo nelle attività dell’articolo 55 anche le cooperative di comunità, senza tuttavia considerare che la disposizione riguarda i soli enti dotati della qualifica di Ets che si iscriveranno al Registro unico nazionale.

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Proprio su questo aspetto soggettivo si sofferma la Consulta. Il modello di condivisione della
funzione pubblica pensato dall’articolo 55 è riservato in via esclusiva agli Ets, i quali per la loro
particolare configurazione e per gli specifici adempimenti e controlli cui sono tenuti, sono gli unici
in grado di offrire una garanzia rigorosa di effettiva terzietà rispetto al mercato e alle finalità di
profitto che lo caratterizzano.
Tale principio, secondo la Corte Costituzionale, non viene contraddetto dalla norma regionale impugnata. Quest’ultima demanda alla Regione Umbria un duplice compito di disciplinare le modalità di attuazione della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento previste dall’articolo 55 del Dlgs 117/17 e regolamentare le forme di coinvolgimento delle cooperative di
comunità. Le cooperative di comunità, quindi, potranno accedere ai programmi di cui all’articolo 55 solo nei limiti in cui siano costituite in forma di coop sociale o impresa sociale. Diversamente, la Regione dovrà individuare altre forme di coinvolgimento, non potendo estendersi gli stessi strumenti e modalità riservate agli Ets dall’articolo 55.

La sentenza valorizza il ruolo delle nuove procedure introdotte dalla riforma (articoli 55 e 56) e fornisce una spinta importante all’applicazione di queste norme a seguito dei pareri contrastanti del Consiglio di Stato (2052/2018), che le vorrebbe sottoposte al Codice degli appalti. Come giustamente sottolineato nella sentenza, invece, il modello dell’articolo 55 è pensato per instaurare un «canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato», non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico, bensì «sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale».

Un modello, quindi, necessariamente slegato dalle dinamiche concessorie del Codice degli appalti.
In base a questa sentenza domandiamo: ci faccia partecipare alle riunioni che la Giunta comunale
vorrà tenere prima della decisione del tribunale amministrativo regionale. L’associazione è disponibile a porre qualche finanziamento sul tavolo e chiede alle associazioni, che leggono per conoscenza la presente, di mettere altri finanziamenti per implementare il fondo .

Per chiarezza, Amici della Terra Varese è Associazione di volontariato, iscritta presso il registro
provinciale delle associazioni di volontariato, che ha modificato il proprio statuto per poter essere a tutti gli effetti di legge ETS e ha come territorio di competenza tutta la Provincia di Varese.

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Pubblicato il 28 Dicembre 2020
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