“Ecco perché Stefano Binda uccise Lidia Macchi“
Depositate le motivazioni della sentenza che condanna il cinquantenne all’ergastolo: “In astinenza, o appena drogato, uccise la ragazza con 29 coltellate”
Le prime fasi delle indagini e le perizie, l’esame dell’imputato e le conclusioni della Corte, con la ricostruzione del reato che, il 24 aprile scorso, hanno portato alla condanna di Stefano Binda all’ergastolo per il reato di omicidio volontario: è lui, secondo la Corte d’Assise di Varese, ad aver assassinato Lidia Macchi nel gennaio del 1987.
QUELLA SERA – Un documento di 200 pagine depositato nelle ultime ore spiega e ricostruisce i ragionamenti attorno a questa sentenza che tanto fa e farà discutere e che probabilmente la difesa di Binda impugnerà in Appello.
Una prima lettura sposta le lancette nel gelido inverno di 31 anni fa, in Valcuvia dove, secondo i giudici dell’Assise, si consumò l’omicidio di Lidia.
Le ipotesi legate alla presenza di Binda quella sera individuate dalla Corte sono tre: era lì perché vicino ai luoghi si spaccio, Sert e stazione di Cittiglio per incontrare il suo pusher. Aveva un appuntamento con Lidia concordato al telefono nel pomeriggio.
L’ultima ipotesi era che Stefano volesse andare a trovare Paola Bonari (l’amica di Lidia ricoverata) all’ospedale, ma che avesse fatto tardi.
Per il giudici l’unica certezza “è che Stefano, la sera del 5 gennaio 1987 sale sulla Fiat Panda di Lidia”. “E da quel momento Lidia sparisce”.
L’auto verrà trovata la mattina dopo, alle 9 dal testimone Altorige Senigallia, al Sass Pinì, luogo lugubre frequentato da tossici e coppiette in cerca di intimità. Dentro l’utilitaria, secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, c’è già il corpo senza vita di Lidia, coperta da dei cartoni da un uomo che viene visto la mattina successiva l’omicidio correre vie nei boschi: è Stefano, che torna sul luogo dell’omicidio e fugge, accortosi di essere intravisto.
L’APPROCCIO – Ma in che modo Binda è riuscito a salire sull’auto di Lidia? Forse i due si erano fermati a parlare della tossicodipendenza di Binda, forse lui era in astinenza, o aveva appena assunto droghe, sviluppando “l’aggressività dovuta al discontrollo del comportamento”, “in un soggetto affetto da grave disturbo della personalità”. “L’aggressione sessuale può essere stata la reazione ad un eccitamento da sostanza stupefacente o al contrario la ricerca di una sorta di appagamento in compenso della mancata assunzione della droga”.
LA VIOLENZA – La violenza sessuale si consuma dunque dopo le 20.30. Una violenza cui segue la morte, nell’arco temporale fra i 30 minuti e le tre ore successive: c’è una colluttazione, c’è una prima coltellata alla mano sinistra – lei è seduta nel lato passeggero – a cui ne seguono altre 28, due delle quali sferrate alla coscia e al gluteo destro mentre la ragazza tenta di uscire dall’auto, per poi trovare la morte, assalita, appena fuori dal veicolo; viene sopraffatta dall’uomo, che le schiaccia la schiena col suo peso, i polmoni si riempiono di sangue e viene lasciata lì in quelle condizioni.
LA FUGA – L’assassino si allontana a piedi, raggiunge la sua auto, posteggiata nell’ampio parcheggio fuori dall’ospedale di Cittiglio, raggiungibile a piedi in pochi minuti dal Sass Pinin, e si allontana.
Lidia era vergine. Ed “è opinione della Corte che Lidia sia stata costretta ad avere un rapporto sessuale sotto minaccia della morte, verosimilmente posta in essere con il coltello di cui era in possesso l’assassino”; la ragazza “non ha opposto resistenza nella speranza di salvarsi la vita”.
AL DI LA’ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO – Processo indiziario, dicevano tutti durante la fase dibattimentale. Di processo indiziario si è parlato una volta pronunciata la sentenza, che tratta di questo aspetto anche nelle motivazioni. “La Corte ha tenuto conto del numero elevatissimo e dell’univocità degli indizi; essi sono più o meno significativi nella loro singola portata ma, in seno ad una valutazione globale, risultano tutti convergenti verso l’indicazione di penale responsabilità dell’imputato, ben al di là di una mera coincidenza”, si legge.
“In tema della valutazione della prova indiziaria il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata e degli indizi né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve preliminarmente valutare i singoli argomenti indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistente e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi consentendo di attribuire il reato all’imputato ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’”.
LE AGGRAVANTI – In merito poi alle aggravanti per la corte non vi è alcun dubbio circa la sussistenza della “crudeltà”, della “minorata difesa” – valutando lo stato in cui si trovava la vittima al momento dell’aggressione – e del fatto che Binda avrebbe agito per per procurarsi l’impunità dal reato di violenza sessuale. Escluse, invece, le aggravanti dei motivi futili o abbietti.
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(Stefano Binda verrà assolto in appello e poi in Cassazione per non aver commesso il fatto)
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